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COMPITI E RESPONSABILITA’ PER REALIZZARE COPERTURE IN LEGNO

1 - Progettista

Il Progettista è responsabile dell’intera progettazione strutturale anche qualora ad essa abbiano partecipato a vario titolo suoi collaboratori, il Costruttore e/o altre figure con le quali potrà essere condivisa.

Il progetto dovrà includere, oltre alle verifiche strutturali anche quanto esplicato all’interno dei seguenti paragrafi:

Relazione sui materiali

Regole per l’esecuzione: ove il legno da utilizzarsi non abbia pertinenti norme di prodotto, il progettista è tenuto a definire le tolleranze di lavorazione, di esecuzione e montaggio;

Particolari costruttivi per proteggere la struttura da eventuali eventi di degradamento biotici e abiotici;

Piano delle operazioni di manutenzione e controllo da effettuarsi durante la vita della struttura.

Per quanto riguarda il deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile di competenza, questo risulta essere obbligatorio vista la classificazione sismica di tutto il territorio italiano. E’ inoltre obbligatorio il collaudo come previsto dal DPR 380/2001 (e successive modifiche) e dalle NTC 2018

2 – Direttore dei lavori

Il Direttore Lavori è invece colui che è tenuto a vigilare e controllare la legittimità dell’operato di tutti gli altri partecipanti alla filiera (costruttore, produttore, fornitore, centro di lavorazione, ecc.).

In fase di accettazione del materiale in cantiere questo ha innanzitutto l’obbligo di verificare la veridicità della documentazione accompagnatoria degli elementi strutturali componenti il lotto, ed in particolare e per ogni assortimento, deve essere presa visione dei seguenti documenti:

  • Certificato di marcatura CE rilasciato da Ente notificato preposto al Controllo di Produzione in Fabbrica relativamente la Norma Armonizzata di Prodotto interessata oppure a specifico sistema autorizzativo rilasciato tramite procedura ETAG/CUAP (Benestare Tecnico Europeo);
  • Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore o centro di lavorazione;
  • In alternativa, per quei prodotti non coperti da normativa comunitaria e per i prodotti che si possono ancora collocare all’interno del periodo di coesistenza, lo stesso Direttore Lavori deve accertarsi del regime di validità dell’attestato di qualificazione ministeriale come produttore o della denuncia di attività come centro di lavorazione.

Qualora il Direttore Lavori ritenga che vi sia una mancata rispondenza tra il materiale in ingresso in cantiere e la documentazione accompagnatoria del prodotto in esame è tenuto a rifiutare il lotto dandone opportuna motivazione.

La legge attribuisce al Direttore Lavori la facoltà di fare eseguire sui materiali e sui collegamenti ulteriori prove di accettazione secondo le metodologie indicate nei paragrafi 4.4 e 11.7 delle Norme Tecniche delle Costruzioni.

Inoltre è compito del Direttore dei lavori:

  • Far sì che il materiale legnoso sia custodito adeguatamente fino al montaggio
  • Supervisionare le lavorazioni che vengono eseguite in cantiere
  • Supervisionare le operazioni di montaggio al fine di garantire la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto previsto nel progetto
  • Controlli inerenti il legno massiccio. L’accertamento non consiste nell’effettuazione di prove di carico (a rottura o meno) e nella successiva comparazione caratteristici di quella presunta tipologia di legname Qualora tali prove di carico venissero comunque effettuate, sarebbe erroneo estendere agli altri segati del lotto i risultati così ottenuti. L’accertamento può consistere nella effettuazione (ripetizione) della classificazione secondo la resistenza eseguita da un Tecnico competente su ciascun elemento del lotto
  • Qualora il Direttore Lavori abbia dei dubbi, motivando gli stessi, circa la veridicità della documentazione accompagnatoria potrà richiedere al produttore, prove di laboratorio sui giunti a pettine e sui piani di incollaggio relativi allo stesso lotto di produzione (quindi non dalle stesse travi fornite, ma su campioni provenienti dalla stessa pressata)

3 – Collaudatore

Il Collaudatore è tenuto a:

  • ispezionare l’opera già durante le fasi di montaggio alla presenza del Direttore Lavori e del Costruttore;

· esaminare il progetto nella sua impostazione generale e controllare la messa in atto delle disposizioni progettuali e la rispondenza tra il costruito ed il progetto depositato;

· esaminare i certificati e le prove sui materiali. Quando ritenuto necessario disporrà di effettuare le prove di carico così da testare le strutture simulando le condizioni di esercizio.

4 – Costruttore

Il Costruttore è l’impresa responsabile dell’esecuzione dei lavori e:

  • dovrebbe essere chiaramente identificabile anche per le opere specialistiche in legno e figurare nella denuncia al Genio Civile.
  • Il costruttore delle opere in legno effettua sia la fornitura che il montaggio. Quando invece fornitura e posa vengono effettuate da aziende distinte allora è l’impresa generale titolare del cantiere che assume su di se anche le responsabilità, del costruttore delle opere lignee.

È evidente che la presenza di un Costruttore qualificato delle opere in legno costituisce una garanzia per il Progettista, per il Direttore Lavori e per il Collaudatore che possono così interagire con un interlocutore unico responsabile di tutte le forniture costituenti l’opera lignea nonché del suo montaggio.